Condizioni generali di consegna
Aggiornato al 27 gennaio 2025
Validità
1. Tutte le forniture, prestazioni e offerte della Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH, Friedrichshafener Straße 602, 82205 Gilching (di seguito “Beissbarth”) sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “condizioni di fornitura”). Queste ultime sono parte integrante di tutti i contratti o le offerte che Beissbarth stipula con i propri partner contrattuali in merito alle forniture o ai servizi offerti da Beissbarth.
2. Si applicano esclusivamente le condizioni di fornitura. Condizioni divergenti, contrarie o integrative del partner contrattuale diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui Beissbarth le abbia accettate per iscritto. Tale requisito di accettazione si applica in ogni caso. L'accettazione degli oggetti del contratto o il loro pagamento non implica l'accettazione, anche se l'accettazione o il pagamento avvengono con la consapevolezza di condizioni divergenti, contrarie o integrative del partner contrattuale.
3. Le condizioni di consegna si applicano solo se il partner contrattuale è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
4. Eventuali condizioni del partner contrattuale concordate in precedenza, in contrasto con le presenti condizioni di consegna o che le integrano, non sono più valide.
5. Salvo diversamente concordato, le presenti condizioni di consegna valgono nella versione in vigore al momento dell'ordine o, in ogni caso, nell'ultima versione comunicata per iscritto al partner contrattuale, anche per contratti futuri di tipo analogo relativi alla vendita e/o alla consegna di merci o prestazioni, senza che Beissbarth debba richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
6. Gli accordi individuali stipulati con il partner contrattuale in singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti condizioni di consegna. Per il contenuto di tali accordi è determinante, salvo prova contraria, un contratto scritto o la conferma scritta di Beissbarth.
7. Ad eccezione degli amministratori delegati o dei procuratori, i dipendenti di Beissbarth non sono autorizzati a stipulare accordi individuali che si discostino dalle presenti condizioni di fornitura.
II. Offerta e conclusione del contratto
1. Tutte le offerte di Beissbarth sono soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano un determinato termine di accettazione. Beissbarth può accettare ordini o commesse entro quattordici (14) giorni di calendario dal loro ricevimento.
2. Per i rapporti giuridici tra Beissbarth e il partner contrattuale è determinante esclusivamente il contratto stipulato, comprese le presenti condizioni generali di fornitura. Queste ultime riportano integralmente tutti gli accordi tra le parti contraenti in merito all'oggetto del contratto. Le promesse verbali di Beissbarth prima della stipula del contratto non sono giuridicamente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contraenti sono sostituiti dal contratto scritto, a meno che non risulti espressamente da essi che continuano ad essere vincolanti.
3. Le informazioni fornite da Beissbarth sull'oggetto della fornitura o della prestazione (ad es. pesi, dimensioni, valori d'uso, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) nonché le rappresentazioni dello stesso (ad es. disegni e illustrazioni) sono solo approssimative, a meno che l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non richieda una corrispondenza esatta. Non si tratta di caratteristiche garantite, ma di descrizioni o identificazioni della fornitura o della prestazione. Sono ammesse deviazioni usuali nel commercio e deviazioni dovute a disposizioni di legge o che rappresentano miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti, purché non compromettano l'idoneità all'uso previsto dal contratto.
4. Beissbarth si riserva la proprietà o il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi da essa presentati, nonché sui disegni, le illustrazioni, i calcoli, i prospetti, i cataloghi, i modelli, gli strumenti e gli altri documenti e ausili messi a disposizione del partner contrattuale. Il partner contrattuale non può rendere accessibili a terzi tali oggetti, né come tali né nel loro contenuto, senza l'esplicito consenso di Beissbarth, né può divulgarli, utilizzarli o riprodurli autonomamente o tramite terzi. Su richiesta di Beissbarth, il partner contrattuale è tenuto a restituire integralmente tali oggetti e a distruggere eventuali copie realizzate, qualora non siano più necessari per il regolare svolgimento dell'attività commerciale o qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto. Su richiesta di Beissbarth, il partner contrattuale deve confermare per iscritto la distruzione e fornirne prova in modo adeguato. È esclusa da questa disposizione la memorizzazione di dati forniti in formato elettronico ai fini della consueta sicurezza dei dati.
III. Prezzi
1. I prezzi si applicano alla portata dei servizi e delle forniture indicati nelle conferme d'ordine. I servizi aggiuntivi o speciali saranno fatturati separatamente. I prezzi si intendono in EURO franco fabbrica senza imballaggio, più l'IVA prevista dalla legge al momento della consegna o della prestazione, più i dazi doganali, le tasse e gli altri oneri pubblici per le consegne all'estero. L'imballaggio viene fatturato separatamente al prezzo di costo e non viene ritirato da Beissbarth.
2. Se i prezzi concordati si basano sui prezzi di listino di Beissbarth e la consegna deve avvenire più di quattro mesi dopo la conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino di Beissbarth validi al momento della consegna (al netto di uno sconto percentuale o fisso concordato).
3. Se non sussiste alcun caso di garanzia, la restituzione della merce riparata avviene dietro pagamento di un adeguato forfait per le spese di spedizione e imballaggio, che viene addebitato in aggiunta al compenso per le prestazioni fornite da Beissbarth.
IV. Pagamento, compensazione
1. Salvo diversamente concordato, il partner contrattuale è tenuto a pagare gli importi fatturati entro 14 giorni dal ricevimento della fattura senza alcuna detrazione.
2. La data di pagamento è determinata dalla data di accredito sul conto bancario di Beissbarth. Il pagamento tramite assegno richiede un accordo scritto.
3. Se il partner contrattuale non effettua il pagamento alla scadenza, gli importi dovuti saranno soggetti a un interesse del 9% p.a. a partire dalla data di scadenza; resta impregiudicato il diritto di rivendicare interessi più elevati e ulteriori danni in caso di mora.
4. Il partner contrattuale ha diritto alla compensazione o alla ritenzione dei pagamenti solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestate o legalmente accertate o derivino dallo stesso ordine in base al quale è stata effettuata la fornitura in questione.
5. Beissbarth ha il diritto di eseguire o fornire le consegne o le prestazioni ancora in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie, qualora dopo la conclusione del contratto vengano a conoscenza circostanze che potrebbero ridurre in modo significativo la solvibilità del partner contrattuale e che potrebbero compromettere il pagamento dei crediti in sospeso di Beissbarth da parte del partner contrattuale. Se il partner contrattuale è in mora con il pagamento anticipato o la prestazione di garanzie, Beissbarth può recedere dal contratto dopo aver fissato un termine adeguato o richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento.
6. Se il partner contrattuale è in mora con un pagamento, sospende i propri pagamenti, si trova in una situazione di indebitamento eccessivo o di altro tipo di insolvenza, o viene richiesta l'apertura di una procedura di insolvenza, tutti i crediti in sospeso, anche quelli non ancora scaduti o differiti, diventano immediatamente esigibili. Lo stesso vale in caso di altro significativo peggioramento della situazione economica del partner contrattuale.
7. Beissbarth ha il diritto, indipendentemente da una diversa disposizione di rimborso del partner contrattuale, di compensare i pagamenti con il credito più vecchio in scadenza. In caso di compensazione, Beissbarth ne informerà immediatamente il cliente.
8. Se, ai sensi del punto IX, il partner contrattuale ha diritto a rivendicare la garanzia per prestazioni difettose, può far valere il diritto di ritenzione che gli spetta per legge sul pagamento da lui dovuto solo per un importo proporzionato al deprezzamento causato dai difetti riscontrati. Tale diritto è escluso se Beissbarth ha riconosciuto un obbligo di garanzia per i difetti in questione e ha fornito una garanzia di importo adeguato, che può essere fornita anche tramite fideiussione bancaria.
V. Consegna e tempi di consegna
1. Salvo accordi diversi, le consegne da parte di Beissbarth vengono effettuate franco fabbrica.
2. I termini e le date previsti da Beissbarth per le consegne e le prestazioni sono vincolanti solo se è stato concordato o concordato un termine o una data fissi. Se è stata concordata la spedizione, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.
3. Beissbarth può - fatti salvi i suoi diritti derivanti dal ritardo del partner contrattuale - richiedere al partner contrattuale una proroga dei termini di consegna e di prestazione o un rinvio delle date di consegna e di prestazione per il periodo in cui il partner contrattuale non adempie ai suoi obblighi contrattuali (ad es. prestazione, acconto, garanzia, obblighi di collaborazione) nei confronti di Beissbarth.
4. Le modifiche all'ordine richieste successivamente dalla parte contraente comportano un adeguato prolungamento del termine di consegna.
5. Beissbarth non è responsabile per l'impossibilità di effettuare la consegna o per ritardi nella consegna, nella misura in cui questi siano stati causati da cause di forza maggiore non imputabili a Beissbarth. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo di Beissbarth che impedisca a Beissbarth di adempiere in tutto o in parte agli obblighi contrattuali, in particolare pandemie, danni causati da incendi, inondazioni, azioni sindacali, nonché interruzioni dell'attività non imputabili a Beissbarth o disposizioni delle autorità. Beissbarth non è responsabile delle circostanze sopra menzionate anche se si verificano durante un ritardo nella consegna già esistente.
6. Se tali eventi rendono la consegna o la prestazione di Beissbarth notevolmente più difficile o impossibile e l'impedimento non è solo di natura temporanea, Beissbarth ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di prestazione vengono prorogati o le date di consegna o di prestazione vengono posticipate per il periodo dell'impedimento più un periodo di avviamento adeguato.
7. Se, a causa del ritardo, non è ragionevole pretendere che il partner contrattuale accetti la consegna o la prestazione, questi può recedere dal contratto mediante immediata dichiarazione scritta a Beissbarth. Su richiesta di Beissbarth, il partner contrattuale deve dichiarare entro un termine ragionevole se intende insistere sulla consegna o far valere i propri altri diritti (in particolare il recesso dal contratto).
8. Beissbarth ha il diritto di effettuare consegne parziali se
a) la consegna parziale è utilizzabile dal partner contrattuale nell'ambito dello scopo contrattuale e
b) la consegna della merce restante ordinata è garantita e
c) ciò non comporta per il partner contrattuale spese aggiuntive o costi supplementari significativi.
9. Se Beissbarth è in ritardo con una consegna o una prestazione o se, per qualsiasi motivo, Beissbarth non è in grado di effettuare una consegna o una prestazione, la responsabilità di Beissbarth per il risarcimento dei danni è limitata ai sensi del punto XII delle presenti condizioni di consegna.
VI. Luogo di adempimento, spedizione, trasferimento del rischio e accettazione
1. Salvo diversamente concordato, il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è Monaco di Baviera. Se Beissbarth è tenuta anche all'installazione/montaggio del prodotto, il luogo di adempimento è il luogo in cui l'installazione/montaggio deve essere effettuato in base al contratto.
2. Il tipo di spedizione e l'imballaggio sono a discrezione di Beissbarth.
3. Il rischio passa al partner contrattuale al più tardi al momento della consegna dell'oggetto della fornitura (fa fede l'inizio delle operazioni di carico) allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati dell'esecuzione della spedizione. Ciò vale anche in caso di consegne parziali o se Beissbarth si è incaricata di altre prestazioni (ad es. spedizione o installazione/montaggio). Se la spedizione o la consegna subiscono un ritardo a causa di una circostanza imputabile al partner contrattuale, il rischio passa al partner contrattuale a partire dal giorno in cui l'oggetto della fornitura è pronto per la spedizione e Beissbarth lo ha comunicato al partner contrattuale. Ciò vale anche nei casi in cui l'oggetto della fornitura viene immagazzinato presso Beissbarth su richiesta del partner contrattuale. I costi di magazzinaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico del partner contrattuale. In caso di magazzinaggio da parte di Beissbarth, i costi di magazzinaggio ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura degli oggetti da consegnare da magazzinare per ogni settimana iniziata. Beissbarth si riserva il diritto di far valere danni ulteriori e il partner contrattuale ha il diritto di dimostrare costi di magazzinaggio inferiori.
4. Gli articoli consegnati devono essere accettati dal partner contrattuale anche se presentano difetti irrilevanti e irreparabili. Ciò vale anche per le consegne parziali. In questo caso, tuttavia, solo alle condizioni di cui al punto V. 8. I diritti del partner contrattuale derivanti dalla responsabilità per difetti rimangono invariati.
5. La spedizione sarà assicurata da Beissbarth contro furto, rottura, danni da trasporto, incendio e acqua o altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta del partner contrattuale e a sue spese.
VII. Accettazione, ritardo nell'accettazione da parte del partner contrattuale
1. Se è prevista un'accettazione, la merce si considera accettata quando
a) la consegna e, se Beissbarth è tenuta anche all'installazione/montaggio, l'installazione o il montaggio sono stati completati e
b) Beissbarth ne ha informato il partner contrattuale con riferimento alla finzione di accettazione ai sensi del presente punto VII. 1. e lo ha invitato all'accettazione e
c) sono trascorsi sette (7) giorni di calendario dalla consegna o dall'installazione/montaggio o il partner contrattuale ha iniziato a utilizzare l'oggetto dell'acquisto (ad es. ha messo in funzione l'impianto consegnato) e, in questo caso, sono trascorsi sette (7) giorni di calendario dalla consegna o dall'installazione/montaggio e
d) il partner contrattuale ha omesso l'accettazione entro tale termine per un motivo diverso da un difetto segnalato da Beissbarth che rende impossibile o compromette in modo significativo l'utilizzo dell'oggetto acquistato.
2. Se il partner contrattuale è in mora con l'accettazione, Beissbarth può, fatti salvi tutti gli altri diritti,
a) rifiutare l'esecuzione della sua prestazione dopo la fatturazione, fintanto che il partner contrattuale non abbia pagato integralmente il corrispettivo dovuto;
b) recedere dal contratto dopo aver fissato un termine ragionevole o richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. Se in questo caso Beissbarth non fa valere più del 15% dell'importo contrattuale come danno, non è necessaria alcuna prova. Il partner contrattuale si riserva il diritto di dimostrare che non si è verificato alcun danno o che il danno è notevolmente inferiore all'importo forfettario concordato.
c) in caso di mancato ritiro della merce alla scadenza della quarta settimana fino al momento del ritiro o del recesso effettivo, addebitare al partner contrattuale le spese di magazzinaggio. L'importo di tali spese di magazzinaggio comprende, oltre alle spese di magazzinaggio sostenute da Beissbarth, un supplemento del 15% su di esse.
VIII. Riserva di proprietà
1. La riserva di proprietà concordata di seguito serve a garantire tutti i crediti esigibili di Beissbarth nei confronti del partner contrattuale derivanti dal rapporto commerciale esistente tra le parti (compresi i crediti di saldo derivanti da un rapporto di conto corrente limitato a tale rapporto di fornitura).
2. I prodotti consegnati da Beissbarth al partner contrattuale rimangono di proprietà di Beissbarth fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. I prodotti e i prodotti che li sostituiscono ai sensi delle seguenti disposizioni, coperti dalla riserva di proprietà, sono di seguito denominati “prodotti soggetti a riserva”.
3. Il partner contrattuale custodisce gratuitamente i prodotti soggetti a riserva di proprietà per conto di Beissbarth.
4. Il partner contrattuale ha il diritto di lavorare e vendere i prodotti soggetti a riserva di proprietà nel corso di regolari transazioni commerciali fino al verificarsi di un caso di realizzo. Non sono ammesse costituzioni in pegno e cessioni a titolo di garanzia.
5. Se i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengono lavorati dal partner contrattuale, si concorda che la lavorazione avvenga a nome e per conto di Beissbarth in qualità di produttore e che Beissbarth acquisisca immediatamente la proprietà o, se la lavorazione avviene con materiali di più proprietari o il valore dell'oggetto lavorato è superiore al valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà , Beissbarth acquisisce la comproprietà (proprietà frazionaria) della cosa di nuova creazione in proporzione al valore dei prodotti soggetti a riserva rispetto al valore della cosa di nuova creazione. Nel caso in cui Beissbarth non acquisisca tale proprietà, il partner contrattuale trasferisce sin d'ora la sua futura proprietà o, nel rapporto sopra indicato, la comproprietà del bene di nuova creazione a Beissbarth a titolo di garanzia. Se i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengono combinati con altri beni in un unico bene o mescolati in modo inscindibile e uno degli altri beni è da considerarsi il bene principale, il partner contrattuale, nella misura in cui il bene principale gli appartiene, trasferisce a Beissbarth la comproprietà proporzionale del bene unico nel rapporto indicato nella frase 1.
6. In caso di rivendita dei prodotti soggetti a riserva di proprietà, il partner contrattuale cede sin d'ora a Beissbarth, a titolo di garanzia, il credito che ne deriva nei confronti dell'acquirente, in caso di comproprietà di Beissbarth sui prodotti soggetti a riserva di proprietà in proporzione alla quota di comproprietà. Lo stesso vale per altri crediti che sostituiscono i prodotti soggetti a riserva di proprietà o che sorgono in altro modo in relazione ai prodotti soggetti a riserva di proprietà, come ad esempio diritti assicurativi o diritti derivanti da atti illeciti in caso di perdita o distruzione. Beissbarth autorizza il partner contrattuale, in modo revocabile, a riscuotere i crediti ceduti a Beissbarth a proprio nome. Beissbarth può revocare tale autorizzazione all'incasso solo in caso di realizzo.
7. Il partner contrattuale non è autorizzato a disporre dei prodotti soggetti a riserva di proprietà o dei crediti ceduti a Beissbarth in modo diverso da quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni di fornitura.
8. Su richiesta di Beissbarth, il partner contrattuale è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto a chi ha venduto i prodotti soggetti a riserva di proprietà o comproprietà e quali crediti gli spettano dalla rivendita, nonché a rilasciare a Beissbarth, a spese del partner contrattuale, atti autenticati pubblicamente relativi alla cessione dei crediti.
9. Qualora terzi abbiano accesso ai prodotti soggetti a riserva di proprietà, in particolare mediante pignoramento, il partner contrattuale dovrà immediatamente segnalare la proprietà di Beissbarth e informare Beissbarth al riguardo, al fine di consentirle di far valere i propri diritti di proprietà. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare a Beissbarth le spese giudiziarie o extragiudiziarie sostenute in tale contesto, il partner contrattuale sarà responsabile nei confronti di Beissbarth per tali spese.
10. Se il valore delle garanzie esistenti per Beissbarth supera i crediti di Beissbarth complessivamente di oltre il 10%, Beissbarth, su richiesta del partner contrattuale, libererà la proprietà riservata a sua discrezione.
11. Se Beissbarth recede dal contratto a causa di un comportamento del partner contrattuale contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, Beissbarth ha il diritto di richiedere la restituzione dei prodotti soggetti a riserva di proprietà.
IX. Montaggio, manutenzione e riparazione
1. Beissbarth esegue servizi di montaggio, manutenzione e riparazione sulla base delle seguenti disposizioni. Nella misura in cui il partner contrattuale è tenuto a fornire prestazioni preliminari, questi è responsabile dell'esecuzione tempestiva e a regola d'arte sulla base delle informazioni, degli schizzi e degli altri documenti di progettazione da fornire, come indicato nella conferma d'ordine. Prima della data di installazione, montaggio o riparazione comunicata da Beissbarth, il partner contrattuale deve assicurarsi che i suoi servizi preliminari siano corretti. Se il montaggio non è possibile per motivi imputabili al partner contrattuale, questi è tenuto a rimborsare a Beissbarth i costi sostenuti per il viaggio a vuoto. Lo stesso vale per la fornitura di servizi relativi a impianti informatici. In questo caso, il partner contrattuale è tenuto a proteggere i propri dati che potrebbero essere compromessi dalla fornitura dei servizi di Beissbarth.
2. Salvo diversamente concordato, i costi di trasporto, l'assistenza allo scarico e simili sono a carico del partner contrattuale.
3. Il partner contrattuale deve inoltre garantire a proprie spese che i locali siano adatti al montaggio e che sia disponibile un eventuale allacciamento elettrico necessario.
4. Salvo diversamente concordato, le prestazioni e le spese di Beissbarth vengono fatturate sulla base del listino prezzi di Beissbarth in vigore al momento dell'assegnazione dell'incarico. Salvo diversamente concordato, il tempo di lavoro viene fatturato in base ai valori di lavoro (AW). Un valore di lavoro corrisponde a 5 minuti. Beissbarth ha il diritto di applicare 3 valori di lavoro (AW) per ogni ordine per la preparazione del lavoro. Il tempo di lavoro minimo da addebitare per ogni ordine è di 6 valori di lavoro (AW), compresa la preparazione del lavoro. Oltre al tempo di lavoro impiegato, il partner contrattuale sostiene le spese di viaggio, pernottamento e diaria sulla base del listino prezzi di Beissbarth in vigore al momento dell'assegnazione dell'ordine.
5. Se dopo l'inizio della riparazione risulta che i costi di riparazione previsti non sono economicamente proporzionati al valore dell'oggetto da riparare, i lavori vengono interrotti e i costi previsti vengono comunicati al partner contrattuale per l'approvazione. Se durante la riparazione si riscontrano difetti la cui eliminazione va oltre l'ambito della riparazione stessa, Beissbarth comunicherà al partner contrattuale i costi aggiuntivi stimati o redigerà un preventivo, a meno che la riparazione non sia dovuta gratuitamente nell'ambito dei diritti di garanzia legali e/o di una garanzia assunta da Beissbarth.
6. Il partner contrattuale è tenuto a verificare immediatamente lo stato regolare delle prestazioni fornite da Beissbarth e ad accettarle o a segnalare i difetti riscontrati. La prestazione si considera accettata quando i prodotti vengono messi in funzione nell'officina o nell'azienda secondo le disposizioni.
7. La prestazione si considera accettata anche se non viene presentata per iscritto una denuncia di difetti entro sette (7) giorni di calendario dalla consegna dei prodotti al partner contrattuale. Il reclamo deve essere accompagnato da una motivazione che identifichi in modo adeguato il difetto. Rimane impregiudicato il diritto del partner contrattuale di segnalare difetti che vengono alla luce in un secondo momento e di richiederne l'eliminazione nell'ambito dell'obbligo di garanzia di Beissbarth.
8. Salvo diversamente concordato, le parti sostituite diventano di proprietà di Beissbarth senza alcun indennizzo.
X. Garanzia, ambito di responsabilità, regolamento sull'onere della prova
1. Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna o dalla consegna, se è necessaria un'accettazione, dall'accettazione. Questo termine non si applica alle richieste di risarcimento danni del partner contrattuale derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o da violazioni intenzionali o gravemente negligenti degli obblighi da parte di Beissbarth o dei suoi ausiliari, che sono soggette a prescrizione secondo le disposizioni di legge.
2. In caso di immagazzinamento dell'oggetto della fornitura, il periodo di garanzia decorre al più tardi un mese dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione.
3. I prodotti consegnati devono essere esaminati con cura immediatamente dopo la consegna al partner contrattuale o al terzo da lui designato. Essi si considerano approvati dal partner contrattuale per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili con un'ispezione immediata e accurata, se Beissbarth non riceve un reclamo scritto entro sette (7) giorni di calendario dalla consegna. Per quanto riguarda i difetti nascosti, i prodotti si considerano approvati dal partner contrattuale se Beissbarth non riceve la denuncia di difetti entro sette (7) giorni di calendario dal momento in cui il difetto si manifesta; se il difetto era già evidente in un momento precedente durante il normale utilizzo, tale momento precedente è determinante per l'inizio del termine di denuncia. Su richiesta di Beissbarth, il prodotto contestato deve essere rispedito a Beissbarth senza spese di trasporto. In caso di reclamo giustificato, Beissbarth rimborsa i costi della spedizione più economica; ciò non vale nella misura in cui tali costi aumentano perché il prodotto consegnato si trova in un luogo diverso da quello di destinazione.
4. Non sussistono diritti di reclamo per difetti materiali in caso di scostamenti irrilevanti dalla qualità concordata o di compromissione irrilevante dell'utilizzabilità.
5. La responsabilità per difetti non si applica all'usura naturale, né ai danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a seguito di uso, stoccaggio, installazione, montaggio o messa in funzione da parte del partner contrattuale o di terzi, trattamento errato o negligente, sollecitazioni eccessive, mezzi di esercizio inadeguati, lavori di costruzione difettosi, terreno di fondazione inadeguato o influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, inosservanza delle istruzioni di installazione e trattamento o sollecitazioni o utilizzi eccessivi.
6. I danni causati da forza maggiore, particolari influenze esterne non previste dal contratto o dall'uso dei prodotti al di fuori dell'uso previsto dal contratto o dell'uso normale non costituiscono difetti materiali.
7. Non sussistono diritti di reclamo per difetti materiali se i prodotti sono stati modificati dal partner contrattuale, a meno che quest'ultimo non dimostri che il difetto non è causalmente correlato alla modifica. Beissbarth non è responsabile della qualità del prodotto basata sulla progettazione o sulla scelta del materiale, a condizione che il partner contrattuale abbia prescritto la progettazione o il materiale.
8. In caso di difetti materiali dei prodotti consegnati, Beissbarth è tenuta e autorizzata, a sua discrezione, entro un termine ragionevole, a riparare o sostituire il prodotto o la parte difettosa del prodotto. In caso di ripetuto fallimento dell'adempimento successivo, il partner contrattuale può recedere dal contratto dopo aver fissato un termine adeguato o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. L'adempimento successivo non comporta il reinizio del termine di prescrizione.
9. Per l'eliminazione del difetto, il partner contrattuale deve concedere a Beissbarth il tempo e l'opportunità necessari; in particolare, il prodotto contestato deve essere consegnato a Beissbarth a fini di verifica. Se il partner contrattuale si rifiuta di farlo, Beissbarth è esonerata dalla responsabilità per i difetti.
10. Se un difetto è imputabile a Beissbarth, il partner contrattuale può richiedere un risarcimento danni alle condizioni specificate al punto XIV.
11. Se i prodotti o parti dei prodotti consegnati sono prodotti di terzi di altri produttori, Beissbarth si riserva la possibilità di cedere al contraente i diritti di garanzia che le spettano nei confronti dell'altro produttore per adempiere al proprio obbligo di garanzia. In tal caso, il partner contrattuale può far valere la garanzia nei confronti di Beissbarth solo se è dimostrabile che non è possibile o ragionevole far valere i diritti ceduti in via extragiudiziale.
Su richiesta, Beissbarth fornirà al partner contrattuale tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei diritti di garanzia e rimborserà le spese sostenute in accordo con Beissbarth, nella misura in cui siano necessarie ai fini della riparazione.
12. La consegna di articoli usati concordata con il partner contrattuale in singoli casi avviene con esclusione di qualsiasi garanzia per difetti materiali.
13. Beissbarth ha il diritto di rifiutare l'eliminazione dei difetti senza subire svantaggi giuridici, qualora il partner contrattuale trattenga il pagamento dovuto in misura non proporzionata ai difetti riscontrati.
XI. Diritto di recesso del cliente
1. Se la prestazione dovuta da Beissbarth diventa impossibile, il partner contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impossibilità parziale, il partner contrattuale ha diritto a recedere solo se l'adempimento parziale non è di suo interesse. Se l'impossibilità si verifica durante il ritardo nell'accettazione o per colpa del partner contrattuale, quest'ultimo rimane obbligato alla controprestazione.
2. Se Beissbarth è in mora con la prestazione e il partner contrattuale fissa un termine adeguato con la dichiarazione esplicita che, alla scadenza di tale termine, rifiuterà l'accettazione della prestazione, e se il termine non viene rispettato per colpa di Beissbarth, il partner contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto.
XII. Diritto di recesso di Beissbarth per eventi imprevisti
Qualora eventi imprevisti ai sensi del punto V. 5. modifichino in modo significativo il significato economico o il contenuto della prestazione o abbiano un impatto significativo sull'attività di Beissbarth, Beissbarth ha il diritto di recedere dal contratto. Se Beissbarth si avvale di tale diritto di recesso, Beissbarth è tenuta a comunicarlo immediatamente al partner contrattuale dopo aver preso conoscenza della portata dell'evento, anche se inizialmente era stata concordata con il partner contrattuale una proroga dei tempi di consegna. In tal caso, il partner contrattuale non ha diritto al risarcimento dei danni.
XIII. Garanzia contrattuale (“Garanzia”)
Per tutti i prodotti forniti da Beissbarth, Beissbarth garantisce al partner contrattuale, in conformità con le seguenti condizioni, che il prodotto fornito sarà privo di difetti di materiale o di fabbricazione:
1. Il periodo di garanzia è di 30 mesi per i prodotti venduti da Beissbarth e fabbricati nell'UE e di 18 mesi per gli altri prodotti venduti da Beissbarth. Per i pezzi di ricambio venduti da Beissbarth (prodotti UE e altri) che vengono installati/montati in un prodotto dopo la scadenza del periodo di garanzia di tale prodotto, il periodo di garanzia è di 6 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data della fattura di Beissbarth.
2. La garanzia è valida esclusivamente per il Paese in cui Beissbarth ha venduto il prodotto direttamente al partner contrattuale (di seguito denominato “Paese di vendita”).
3. Un difetto coperto dalla garanzia viene eliminato mediante riparazione o fornitura di parti nuove o revisionate; Beissbarth si fa carico esclusivamente dei costi per i pezzi di ricambio necessari coperti dalla garanzia. In particolare, Beissbarth non si fa carico dei costi di manodopera. Beissbarth si fa carico dei costi di trasporto solo per quanto riguarda la spedizione di pezzi di ricambio o parti revisionate che vengono sostituiti nell'ambito della presente garanzia. I prodotti o le parti sostituiti da Beissbarth diventano di proprietà di Beissbarth.
4. Il diritto alla garanzia deve essere fatto valere entro il periodo di garanzia. Per la data di installazione/montaggio ai sensi del punto XIII. 1. frase 1, l'onere della prova spetta al partner contrattuale. Se il partner contrattuale invia il prodotto a Beissbarth, i costi di trasporto e il rischio di trasporto sono a carico del partner contrattuale.
5. Le prestazioni di garanzia non comportano il prolungamento o il rinnovo del periodo di garanzia, né dei diritti di garanzia per vizi o di altri diritti legali relativi al prodotto.
6. La presente garanzia non pregiudica i diritti legali del partner contrattuale nei confronti di Beissbarth.
7. I diritti derivanti dalla presente garanzia sussistono solo se
a) il prodotto non presenta danni o segni di usura causati da un uso diverso da quello normale e dalle specifiche di Beissbarth (ad es. secondo il manuale d'uso),
b) il difetto non è dovuto a sovraccarico o mancanza di cura o manutenzione;
c) il difetto non sia stato causato dall'uso di ricambi, accessori o parti aggiuntive che non siano originali;
d) il prodotto non presenti caratteristiche che facciano supporre riparazioni o altri interventi da parte di officine/terzi/controparti contrattuali non autorizzati da Beissbarth,
e) nel prodotto siano stati installati solo accessori autorizzati da Beissbarth,
f) il numero di fabbricazione non sia stato rimosso o reso illeggibile e
g) il partner contrattuale, al momento della richiesta di garanzia, dimostri, presentando i relativi libretti di manutenzione, che il prodotto è stato sottoposto a regolare manutenzione da parte di un servizio di assistenza autorizzato, secondo gli intervalli indicati nel manuale d'uso.
8. I diritti derivanti dalla garanzia possono essere fatti valere nei confronti di Beissbarth solo presentando la fattura originale con la data di acquisto entro un termine di prescrizione di due mesi dal verificarsi del caso di garanzia o, in caso di difetti non immediatamente riconoscibili, entro due mesi dalla loro scoperta. I costi di spedizione e restituzione del prodotto sono a carico di Beissbarth. Tuttavia, se Beissbarth o il servizio di assistenza competente hanno indicato al partner contrattuale un determinato corriere per la spedizione e il partner contrattuale utilizza un altro corriere, Beissbarth non si fa carico dei costi di spedizione.
9. Se vengono fatti valere diritti di garanzia e dall'esame del prodotto da parte di Beissbarth o del servizio clienti competente risulta che non sussiste alcun difetto o che il diritto di garanzia non sussiste per uno dei motivi sopra indicati, Beissbarth ha il diritto di addebitare una commissione di servizio pari a 50,00 euro. Ciò non vale se il cliente dimostra che, date le circostanze, non poteva sapere che la richiesta di garanzia non era valida.
10. La presente garanzia si applica nella misura sopra indicata e alle condizioni sopra menzionate (compresa la presentazione della prova d'acquisto in caso di rivendita) anche a ogni futuro proprietario del prodotto residente nel paese di vendita.
11. La garanzia non si applica in caso di lievi differenze rispetto alle caratteristiche previste, che influiscono in modo irrilevante sull'idoneità all'uso e sul valore del prodotto.
XIV. Responsabilità
1. La responsabilità di Beissbarth per il risarcimento dei danni, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e atto illecito, è limitata, nella misura in cui si tratti di colpa, in conformità al presente paragrafo XIV.
2. Beissbarth non è responsabile in caso di semplice negligenza dei suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari, a meno che non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Sono essenziali ai fini del contratto l'obbligo di consegna e installazione puntuale del prodotto, la sua assenza di vizi giuridici e di difetti materiali che ne compromettono in modo più che irrilevante la funzionalità o l'idoneità all'uso, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che consentono al partner contrattuale l'utilizzo del prodotto in conformità al contratto o che hanno lo scopo di proteggere l'incolumità fisica o la vita del personale del partner contrattuale o di proteggere la sua proprietà da danni significativi.
3. Nella misura in cui Beissbarth è responsabile per il risarcimento dei danni ai sensi del punto XIV. 2., tale responsabilità è limitata ai danni che Beissbarth ha previsto al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere applicando la diligenza usuale. I danni indiretti e consequenziali derivanti da difetti del prodotto sono inoltre risarcibili solo nella misura in cui tali danni siano tipicamente prevedibili in caso di uso conforme del prodotto.
4. In caso di responsabilità per negligenza semplice, l'obbligo di risarcimento di Beissbarth per danni materiali e ulteriori danni patrimoniali che ne derivano è limitato al corrispettivo contrattuale, anche se si tratta di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Indipendentemente dalla limitazione al corrispettivo contrattuale, in questi casi l'obbligo di risarcimento di Beissbarth è comunque limitato a un importo di 10.000,00 euro per ogni caso di danno,
5. Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri ausiliari di Beissbarth.
6. Nella misura in cui Beissbarth fornisce informazioni tecniche o svolge attività di consulenza e tali informazioni o consulenze non rientrano nell'ambito dei servizi da essa dovuti e concordati contrattualmente, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
7. Le limitazioni del presente punto XIV non si applicano alla responsabilità di Beissbarth per comportamento doloso, per caratteristiche di qualità garantite, per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
XXI. Criteri di restituzione per merce nuova
1. La restituzione è possibile a partire da un valore della merce del singolo articolo > 150 € di prezzo di listino per pezzo. Per un valore della merce inferiore non è possibile effettuare resi e quindi non è possibile ottenere il rimborso del prezzo di acquisto.
2. Si applicano i termini massimi di restituzione calcolati dalla data della fattura alla data di consegna:
Prodotti principali: 1 anno
Accessori: 1 anno
Pezzi di ricambio: 1 anno
Batterie/apparecchi con batterie: 0,5 anni
3. Per ogni merce restituita è necessaria una prova d'acquisto con indicazione del numero KA/ SA/ SAI o della fattura (è possibile ottenere un accredito solo per la merce acquistata tramite Beissbarth ATS GmbH).
4. Tutti i costi di spedizione, ad es. spese di trasporto, dazi doganali, tasse di importazione, sono a carico dell'acquirente.
5. Per ogni reso è necessario un numero di reso.
Questo può essere richiesto all'indirizzo:
vertrieb@beissbarth.com indicando:
- Motivi del reso
- Numero articolo
- Quantità
- Prova d'acquisto
6. La merce restituita deve essere in condizioni inutilizzate, impeccabili e rivendibili.
7. La merce deve essere restituita integra nella confezione originale. La confezione originale non deve essere provvista di adesivi, etichette o scritte (ad es. con pennarello indelebile) estranei. Le unità di imballaggio devono essere rispettate, le confezioni aperte non possono essere restituite.
8. Prodotti elettronici: devono essere sempre restituiti nella confezione ESD originale. Il sigillo della confezione non deve essere rotto.
9. Una confezione o una merce danneggiata può essere soggetta a una riduzione adeguata del credito o a una restituzione a pagamento.
10. Per l'elaborazione della restituzione viene applicata una riduzione del 25% sul prezzo di acquisto.
11. Beissbarth si riserva il diritto di non accreditare la merce restituita se i criteri di consegna definiti non sono stati rispettati.
12. Con la richiesta di un reso, i clienti accettano le condizioni definite da Beissbarth.
13. Se una delle condizioni di cui sopra non è soddisfatta, Beissbarth può rispedire la merce al cliente a sue spese.
XV. Riservatezza
1. Tutte le informazioni commerciali o tecniche provenienti da Beissbarth (comprese le caratteristiche che possono essere ricavate dagli oggetti o dal software consegnati e altre conoscenze o esperienze) devono essere mantenute segrete nei confronti di terzi, a meno che non siano dimostrabilmente di dominio pubblico o siano state destinate da Beissbarth alla rivendita da parte del partner contrattuale, e possono essere messe a disposizione nella propria azienda del partner contrattuale solo a quelle persone che devono necessariamente essere coinvolte nel loro utilizzo e che sono anch'esse tenute alla riservatezza; esse rimangono di proprietà esclusiva di Beissbarth. Senza il previo consenso scritto di Beissbarth, tali informazioni non possono essere riprodotte o utilizzate a fini commerciali. Su richiesta di Beissbarth, tutte le informazioni da essa fornite (comprese, se del caso, le copie o le registrazioni effettuate) e gli oggetti ceduti in prestito devono essere restituiti immediatamente e integralmente a Beissbarth o distrutti. Su richiesta di Beissbarth, il fornitore deve confermare per iscritto la distruzione e fornirne prova in modo adeguato.
2. Beissbarth si riserva tutti i diritti sulle informazioni di cui al punto XV. 1. (compresi i diritti d'autore e il diritto di registrare diritti di proprietà industriale, quali brevetti, modelli di utilità, protezione dei semiconduttori, ecc.
XVI. Diritti di protezione e diritti d'autore
1. Il partner contrattuale informerà immediatamente Beissbarth per iscritto qualora gli vengano avanzate pretese per violazione di diritti di protezione in relazione a forniture o prestazioni di Beissbarth. Su richiesta, il partner contrattuale dovrà lasciare a Beissbarth, per quanto possibile, la conduzione delle controversie legali (anche extragiudiziali).
2. Nel caso in cui il prodotto consegnato violi un diritto di proprietà intellettuale, Beissbarth provvederà, a sua discrezione e a proprie spese, a modificare o sostituire il prodotto in modo tale che non vi siano più violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ma che il prodotto continui a svolgere le funzioni concordate contrattualmente, oppure a procurare al partner contrattuale il diritto di utilizzo stipulando un contratto di licenza con il terzo. Se Beissbarth non riesce a farlo entro un periodo di tempo ragionevole, il partner contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. Eventuali richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale sono soggette alle limitazioni di cui al punto XIV delle presenti condizioni di fornitura
3. In caso di violazioni dei diritti da parte di prodotti di altri produttori forniti da Beissbarth, Beissbarth farà valere, a sua discrezione, i propri diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori per conto del partner contrattuale o li cederà al partner contrattuale. In questi casi, i diritti nei confronti di Beissbarth sussistono ai sensi del presente punto XIV solo se l'esecuzione giudiziaria dei diritti sopra menzionati nei confronti del produttore e del fornitore a monte non ha avuto esito positivo o è destinata al fallimento, ad esempio a causa di insolvenza.
4. Beissbarth non è responsabile per i diritti derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale se il diritto di proprietà intellettuale è o era di proprietà del partner contrattuale o di un'azienda che gli appartiene direttamente o indirettamente in maggioranza in termini di capitale o diritti di voto.
5. Sono escluse le pretese del partner contrattuale qualora egli sia responsabile della violazione dei diritti di proprietà industriale o non assista Beissbarth in misura adeguata nella difesa contro le pretese di terzi.
6. Sono inoltre escluse rivendicazioni del partner contrattuale se i prodotti sono realizzati secondo le specifiche o le istruzioni del partner contrattuale o se la (presunta) violazione del diritto di proprietà industriale deriva dall'uso in combinazione con un altro oggetto non proveniente da Beissbarth o se i prodotti vengono utilizzati in un modo che Beissbarth non poteva prevedere.
7. L'obbligo di risarcimento dei danni in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale è regolato dal punto XIV.
8. Per la prescrizione dei diritti derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale si applica il punto X. 1.
9. Sono escluse ulteriori pretese del partner contrattuale o pretese diverse da quelle regolate nel presente punto XIV. per la violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi.
XVII. Altre disposizioni
1. Nella misura in cui il contratto stipulato, comprese le presenti condizioni di consegna, prevede la forma scritta, è sufficiente la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione, in particolare via fax o e-mail, a condizione che venga trasmessa la copia della dichiarazione firmata.
2. Ai rapporti tra il fornitore e Beissbarth si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
3. Se il partner contrattuale è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico o se non ha un foro competente generale nella Repubblica Federale Tedesca, il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra Beissbarth e il partner contrattuale è, a scelta di Beissbarth, Monaco di Baviera o la sede dello stabilimento che ha eseguito l'ordine. In questi casi, tuttavia, Monaco di Baviera è il foro competente esclusivo per le azioni legali contro Beissbarth. Beissbarth ha anche il diritto di adire un tribunale competente per la sede o una filiale del partner contrattuale. Le disposizioni di legge imperative in materia di foro competente esclusivo rimangono invariate da questa regolamentazione.
4. Qualora le presenti condizioni di consegna non siano state integrate in tutto o in parte nel contratto o siano in tutto o in parte inefficaci, il contratto di acquisto rimane comunque efficace. Qualora una disposizione delle presenti condizioni sia o diventi inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti condizioni.
5. Ai fini dell'adempimento dell'ordine, trasmettiamo informazioni, comprese le informazioni di contatto personali, ai partner di servizio o ai fornitori di Beissbarth ATS GmbH. Per il resto, trattiamo i dati in conformità con la nostra informativa sulla privacy per i clienti.