Condizioni generali di acquisto
Situazione al 1° gennaio 2023
I. Validità, modifiche, integrazioni
1. Tutte le forniture, prestazioni e offerte nei confronti della Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH, Friedrichshafener Str. 602, 82205 Gilching (di seguito “Beissbarth”) vengono effettuate esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali di acquisto (di seguito “Condizioni di acquisto”). Queste ultime sono parte integrante di tutti i contratti che Beissbarth stipula con i propri fornitori in merito alle forniture o ai servizi da questi offerti.
2. Si applicano esclusivamente le condizioni di acquisto. Condizioni divergenti, contrarie o integrative del fornitore diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui Beissbarth le abbia accettate per iscritto. Tale requisito di accettazione si applica in ogni caso. L'accettazione degli oggetti del contratto o il loro pagamento non implica l'accettazione, anche se l'accettazione o il pagamento avvengono con la consapevolezza di condizioni contrattuali divergenti, contrarie o integrative del fornitore.
3. Le condizioni di acquisto si applicano solo se il fornitore è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
4. Eventuali condizioni contrattuali del fornitore concordate in precedenza, in contrasto con le presenti condizioni di acquisto o che le integrano, non sono più valide.
5. Salvo diversamente concordato, le presenti condizioni di acquisto nella versione valida al momento dell'ordine o, in ogni caso, nell'ultima versione comunicata per iscritto al fornitore, si applicano anche a contratti futuri simili relativi alla vendita e/o alla fornitura di merci o servizi, senza che Beissbarth debba farvi riferimento in ogni singolo caso.
6. Gli accordi individuali stipulati con il fornitore in singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti condizioni di acquisto. Per il contenuto di tali accordi è determinante, salvo prova contraria, un contratto scritto o una conferma scritta da parte di Beissbarth.
7. Ad eccezione degli amministratori delegati o dei procuratori, i dipendenti di Beissbarth non sono autorizzati a stipulare accordi individuali che si discostino dalle presenti condizioni di acquisto.
II. Conclusione del contratto e modifiche contrattuali
1. Gli ordini, le conclusioni e le richieste di consegna, nonché le loro modifiche e integrazioni, devono essere effettuati in forma scritta.
2. Il fornitore è tenuto a segnalare a Beissbarth eventuali errori evidenti (ad es. errori di scrittura o di calcolo) e incompletezze dell'ordine, compresi i documenti dell'ordine, al fine di correggerli o completarli prima dell'accettazione; in caso contrario, il contratto si considera non concluso.
3. Se le offerte di Beissbarth finalizzate alla conclusione di un contratto non contengono espressamente un termine di validità, Beissbarth si considera vincolata alle stesse per 1 settimana dal ricevimento dell'offerta. Ai fini dell'accettazione tempestiva fa fede il ricevimento della dichiarazione di accettazione da parte di Beissbarth.
4. Il fornitore è tenuto ad accettare gli ordini di Beissbarth al di fuori di un contratto quadro esistente entro un termine di una (1) settimana a partire dalla ricezione. Ai fini dell'accettazione tempestiva è determinante la ricezione della dichiarazione di accettazione da parte di Beissbarth. Un'accettazione tardiva è considerata una nuova offerta e richiede l'accettazione da parte di Beissbarth.
5. Beissbarth ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il luogo e il termine di consegna, nonché il tipo di imballaggio, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno quattro (4) settimane di calendario prima della data di consegna concordata. Lo stesso vale per le modifiche alle specifiche dei prodotti, nella misura in cui queste possano essere attuate nell'ambito del normale processo di produzione del fornitore senza costi aggiuntivi significativi, fermo restando che in questi casi il termine di preavviso di cui alla frase precedente è di almeno un mese. Beissbarth rimborserà al fornitore i costi aggiuntivi comprovati e ragionevoli derivanti dalla modifica. Se tali modifiche comportano ritardi nella consegna che non possono essere evitati con sforzi ragionevoli nell'ambito della normale attività produttiva e commerciale del fornitore, la data di consegna originariamente concordata viene posticipata di conseguenza. Il fornitore comunicherà per iscritto a Beissbarth i costi aggiuntivi o i ritardi di consegna previsti, sulla base di una valutazione accurata, in tempo utile prima della data di consegna, almeno entro sette (7) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di Beissbarth ai sensi del punto 1.
III. Rispetto delle specifiche
1. Il fornitore si impegna a rispettare sempre le specifiche e a non modificarle senza il previo consenso scritto di Beissbarth. Beissbarth si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento, qualora ciò fosse necessario in base alle disposizioni di legge applicabili.
2. Beissbarth si riserva inoltre il diritto di estendere le specifiche ai requisiti di stoccaggio, imballaggio e trasporto. Beissbarth informerà immediatamente il fornitore di tale modifica.
IV. Tempi di consegna, ritardi nella consegna, consegne parziali
1. Il termine di consegna (data o periodo di consegna) indicato da Beissbarth nell'ordine o altrimenti rilevante ai sensi delle presenti condizioni di acquisto è vincolante. Il termine di consegna e le quantità di consegna sono determinati in base agli accordi contenuti nell'ordine e/o nelle richieste di consegna. I termini di consegna e le quantità di consegna concordati sono vincolanti e di fondamentale importanza per l'adempimento del contratto. Ai fini del rispetto dei tempi di consegna fa fede la data di ricezione della merce nel luogo di adempimento di cui al punto VI. 4.
2. Il fornitore è tenuto a informare immediatamente Beissbarth di qualsiasi rischio di mancato rispetto dei tempi di consegna, delle cause e della durata prevista del ritardo. Ciò non pregiudica il verificarsi del ritardo nella consegna.
3. In caso di ritardo nella consegna, Beissbarth ha diritto a far valere senza limitazioni i propri diritti legali. Restano invariate le disposizioni di cui al punto 5. Il risarcimento dei danni e il recesso dal contratto sono possibili solo dopo la scadenza infruttuosa di un termine adeguato.
4. Se il giorno entro il quale deve avvenire la consegna può essere determinato in base al contratto, il fornitore è in mora alla scadenza di tale giorno, senza che sia necessario un sollecito da parte di Beissbarth.
5. L'accettazione senza riserve della prestazione non comporta la rinuncia ai diritti di risarcimento spettanti a Beissbarth a causa del ritardo nella consegna o nella prestazione; ciò vale fino al completo pagamento del corrispettivo dovuto da Beissbarth per la consegna o la prestazione in questione.
6. Il fornitore non è autorizzato a effettuare consegne parziali senza il previo consenso scritto di Beissbarth.
V. Diritti di recesso e di risoluzione supplementari
1. Beissbarth ha il diritto di recedere dal contratto oltre ai diritti di recesso previsti dalla legge se si verifica o minaccia di verificarsi un deterioramento significativo della situazione finanziaria del fornitore e ciò compromette l'adempimento di un obbligo di fornitura nei confronti di Beissbarth.
2. Beissbarth ha inoltre il diritto di recedere dal contratto se
- il fornitore si trova in stato di insolvenza ai sensi del § 17 comma 1 InsO (legge tedesca sull'insolvenza),
- il fornitore sospende i propri pagamenti ai sensi del § 17 comma 2 frase 2 InsO,
- il fornitore si trova in una situazione di insolvenza imminente ai sensi del § 18 InsO o di sovraindebitamento ai sensi del § 19 InsO,
- il fornitore richiede l'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura analoga per il regolamento dei debiti sul patrimonio o sull'azienda del fornitore, oppure
- l'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del fornitore viene respinta per insufficienza di massa
e ciò comprometta l'adempimento di un obbligo di fornitura nei confronti di Beissbarth.
3. In caso di rapporto obbligatorio di durata, si applicano i punti V. 1. e V. 2. con la precisazione che al posto del diritto di recesso subentra un diritto di risoluzione straordinaria senza preavviso.
4. Se il fornitore ha effettuato una prestazione parziale, Beissbarth ha il diritto di recedere dall'intero contratto solo se non è interessata alla prestazione parziale.
5. Se Beissbarth ha il diritto di recedere dal contratto o di risolverlo in base ai diritti di recesso o di risoluzione contrattuali di cui sopra, il fornitore è tenuto a risarcire Beissbarth per i danni subiti, a meno che non sia responsabile del sorgere dei diritti di recesso o di risoluzione.
6. I diritti e le pretese legali non sono limitati dalle disposizioni contenute nel presente punto V.
VI. Prestazione, consegna, trasferimento del rischio, ritardo nell'accettazione
1. Il fornitore non è autorizzato, senza il previo consenso scritto di Beissbarth, a far eseguire la prestazione da lui dovuta da terzi (ad es. subappaltatori). Il fornitore si assume il rischio di approvvigionamento per le sue prestazioni, salvo diversamente concordato nel singolo caso (ad es. limitazione alle scorte).
2. Salvo diversamente concordato, i prezzi si intendono “franco fabbrica” nel luogo indicato nell'ordine (DAP o DDP secondo Incoterms® 2020). Se il luogo di destinazione non è specificato e non è stato concordato diversamente, il luogo di destinazione della consegna è la sede legale di Beissbarth a Monaco di Baviera. Se non è stata concordata la consegna “franco fabbrica” nel luogo indicato nell'ordine (DAP o DDP secondo Incoterms® 2020), il fornitore deve mettere a disposizione la merce in tempo utile, tenendo conto dei tempi di carico e spedizione da concordare con lo spedizioniere.
3. Si applicano le norme di imballaggio e il manuale logistico di Beissbarth, nella versione più recente comunicata per iscritto al fornitore.
4. Il luogo di destinazione è anche il luogo di adempimento per la consegna e l'eventuale adempimento successivo (obbligazione di consegna).
5. Alla consegna deve essere allegata una bolla di consegna che indichi la data (di emissione e spedizione), il contenuto della consegna (codice articolo e quantità) e il codice ordine Beissbarth (data e numero). In caso di mancanza o incompletezza della bolla di consegna, Beissbarth non è responsabile dei ritardi nell'elaborazione e nel pagamento che ne derivano. Separatamente dalla bolla di consegna, è necessario inviare a Beissbarth un avviso di spedizione con lo stesso contenuto.
6. Il fornitore si assume il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale fino alla consegna dell'oggetto del contratto a Beissbarth o a un suo incaricato nel luogo di adempimento.
7. Anche se è stata concordata la spedizione, il rischio passa a Beissbarth solo quando la merce viene consegnata a Beissbarth nel luogo di adempimento concordato.
8. Se è stata concordata un'accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Anche per il resto, al collaudo si applicano le disposizioni di legge del diritto dei contratti d'opera. La consegna o il collaudo sono equiparati al ritardo di Beissbarth nell'accettazione.
VII. Forza maggiore
1. In casi di forza maggiore, la parte contrattuale interessata è esonerata dall'obbligo di consegna o di collaudo per la durata e nella misura dell'effetto. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo della rispettiva parte contraente che le impedisca, in tutto o in parte, di adempiere ai propri obblighi, inclusi pandemie, danni causati da incendi, inondazioni, azioni sindacali, nonché interruzioni dell'attività non imputabili alla stessa o disposizioni delle autorità. Le difficoltà di approvvigionamento e altri disturbi delle prestazioni da parte dei fornitori del fornitore sono considerati cause di forza maggiore solo se il fornitore è a sua volta impedito dall'adempimento delle prestazioni che gli incombono a causa di un evento ai sensi del punto 1.
2. La parte contraente interessata comunicherà immediatamente per iscritto all'altra parte contraente il verificarsi e la cessazione della forza maggiore e farà tutto il possibile per porvi rimedio e limitarne gli effetti nella misura massima possibile.
3. In caso di forza maggiore, Beissbarth e il fornitore concorderanno l'ulteriore procedura da seguire e stabiliranno se, al termine della forza maggiore, i prodotti non consegnati/non ritirati durante tale periodo debbano essere consegnati in un secondo momento. Ciononostante, Beissbarth e il fornitore hanno il diritto di recedere dagli ordini interessati se la forza maggiore persiste per più di 8 settimane dal termine di consegna concordato. Rimane impregiudicato il diritto di Beissbarth e il diritto del fornitore di recedere dal contratto per giusta causa o di risolverlo in caso di forza maggiore prolungata.
VIII. Prezzi, pagamento, compensazione e ritenzione
1. Il prezzo indicato nell'ordine e/o nella richiesta di consegna è vincolante. I preventivi del fornitore sono vincolanti e non devono essere remunerati, salvo diversamente concordato in modo esplicito.
2. Nel caso di indicazioni di prezzo, il fornitore deve indicare l'imposta sul valore aggiunto, se applicabile, oltre ai prezzi netti. In caso di dubbio, i prezzi indicati si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.
3. Salvo diversamente concordato nei singoli casi, i prezzi includono tutti i servizi e le prestazioni accessorie del fornitore (ad es. montaggio, installazione) nonché tutte le spese accessorie (ad es. imballaggio a norma, spese di trasporto comprese eventuali assicurazioni di trasporto e di responsabilità civile).
4. Se l'installazione o il montaggio dell'oggetto del contratto fanno parte delle prestazioni contrattuali, il fornitore si fa carico di tutte le spese necessarie, quali ad esempio le spese di viaggio, la fornitura degli attrezzi e le indennità giornaliere.
5. Salvo diversamente concordato, il prezzo concordato è esigibile entro 60 giorni di calendario dalla completa consegna e prestazione (compresa l'eventuale accettazione concordata) e dal ricevimento di una fattura regolare. In caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato tempestivamente se l'ordine di bonifico perviene alla banca di Beissbarth prima della scadenza del termine di pagamento; Beissbarth non è responsabile per eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nella procedura di pagamento.
6. La fattura deve essere emessa in un unico esemplare indicando il numero di fattura e altri dati identificativi, in particolare il numero d'ordine Beissbarth, il numero dell'articolo, la quantità e l'indirizzo di consegna.
7. Se Beissbarth effettua il pagamento entro 14 giorni di calendario, il fornitore concede a Beissbarth uno sconto del 3% sull'importo netto della fattura.
8. Il pagamento viene effettuato con riserva di verifica della fattura.
9. In tutte le conferme d'ordine, i documenti di consegna e le fatture devono essere indicati il numero d'ordine Beissbarth, il numero dell'articolo, la quantità consegnata e l'indirizzo di consegna. Qualora una o più di queste informazioni dovessero mancare e ciò comportasse un ritardo nell'elaborazione nell'ambito della normale attività commerciale di Beissbarth, i termini di pagamento di cui ai punti 5 e 7 saranno prorogati per il periodo del ritardo.
10. In caso di ritardo nel pagamento, Beissbarth è tenuta a pagare interessi di mora pari a cinque punti percentuali sopra il tasso di interesse di base ai sensi del § 247 del BGB (Codice civile tedesco). Beissbarth non è tenuta a pagare interessi di mora. Per il ritardo nel pagamento si applicano le disposizioni di legge.
11. Beissbarth ha diritto alla compensazione e alla ritenzione, nonché all'eccezione di inadempimento contrattuale nella misura prevista dalla legge. Beissbarth ha in particolare il diritto di trattenere i pagamenti dovuti fintantoché Beissbarth vanta ancora crediti nei confronti del fornitore per prestazioni incomplete o difettose.
12. Il fornitore ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo per contropretese legalmente accertate o incontestate.
IX. Documentazione e riservatezza
1. Tutte le informazioni commerciali o tecniche rese accessibili da Beissbarth, comprese le caratteristiche che possono essere ricavate dagli oggetti, dai documenti o dal software consegnati, e altre conoscenze o esperienze (di seguito “informazioni”) devono essere mantenute segrete nei confronti di terzi, fintantoché e nella misura in cui non siano dimostrabilmente di dominio pubblico, anche fino a 24 mesi dopo la cessazione del rispettivo rapporto contrattuale. Esse possono essere messe a disposizione nella propria azienda del fornitore solo a quelle persone che devono necessariamente essere coinvolte da Beissbarth per il loro utilizzo ai fini della fornitura. Tali persone sono tenute dal fornitore allo stesso obbligo di riservatezza. Beissbarth si riserva i diritti di proprietà su tutte le informazioni. Senza il previo consenso scritto di Beissbarth, tali informazioni non possono essere riprodotte o utilizzate a fini commerciali, ad eccezione delle forniture a Beissbarth. Su richiesta di Beissbarth, tutte le informazioni provenienti da Beissbarth (comprese, se del caso, le copie o le registrazioni effettuate) e gli oggetti concessi in prestito devono essere restituiti immediatamente e completamente a Beissbarth o distrutti. Su richiesta di Beissbarth, il fornitore deve confermare per iscritto la distruzione e fornirne prova in modo adeguato.
2. Beissbarth si riserva tutti i diritti su tali informazioni (compresi i diritti d'autore e il diritto di registrare diritti di proprietà industriale, come brevetti, modelli di utilità, protezione dei semiconduttori, ecc.). Nella misura in cui Beissbarth le abbia rese accessibili a terzi, questa riserva di diritti si applica anche a favore di tali terzi.
3. I prodotti realizzati sulla base di documenti progettati da Beissbarth, quali disegni, modelli e simili, o sulla base di informazioni riservate fornite da Beissbarth o con strumenti o strumenti riprodotti da Beissbarth, non possono essere utilizzati dal fornitore né offerti o forniti a terzi. Ciò vale analogamente anche per gli ordini di stampa conferiti da Beissbarth.
4. Il fornitore è tenuto ad adottare misure adeguate per garantire la riservatezza.
X. Forniture e riserva di proprietà sulle forniture
1. I materiali, le parti, i contenitori e gli imballaggi speciali forniti da Beissbarth a titolo oneroso o gratuito (di seguito “forniture”) rimangono di proprietà di Beissbarth. Questi possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto e, fintanto che non vengono lavorati, devono essere conservati separatamente a spese del fornitore e assicurati in misura adeguata contro la distruzione e la perdita. La lavorazione e l'assemblaggio dei materiali forniti vengono effettuati per conto di Beissbarth.
2. Si concorda che Beissbarth è comproprietaria dei prodotti fabbricati utilizzando i materiali e le parti di Beissbarth, in proporzione al valore dei materiali forniti rispetto al valore del prodotto complessivo, che a tal fine vengono conservati dal fornitore per conto di Beissbarth. Beissbarth si riserva la comproprietà dei prodotti fabbricati utilizzando i materiali forniti da Beissbarth fino al completo adempimento dei crediti derivanti dalla fornitura.
3. Il fornitore cede sin d'ora a Beissbarth tutti i crediti a lui spettanti da un'eventuale rivendita di tali prodotti con diritti accessori per l'intero importo. Beissbarth accetta sin d'ora le cessioni. I crediti ceduti servono a garantire i crediti di Beissbarth derivanti dalla fornitura. Il fornitore è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. Se il valore delle garanzie esistenti per Beissbarth supera il valore complessivo dei crediti di Beissbarth di oltre il 10%, Beissbarth, su richiesta del fornitore, libererà garanzie a sua discrezione.
XI. Diritti di garanzia, obbligo di ispezione e reclamo
1. Salvo diversamente specificato di seguito, i diritti di Beissbarth in caso di vizi materiali e giuridici della merce (comprese consegne errate o incomplete, montaggio non corretto, istruzioni di montaggio, funzionamento o uso difettose) e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del fornitore sono regolati dalle disposizioni di legge.
2. Il fornitore è responsabile in particolare del fatto che l'oggetto del contratto abbia le caratteristiche concordate al momento del trasferimento del rischio a Beissbarth. Come accordo sulle caratteristiche si considerano in ogni caso le descrizioni dei prodotti che, in particolare attraverso la denominazione o il riferimento nell'ordine di Beissbarth, sono oggetto del rispettivo contratto o sono state incluse nel rispettivo contratto allo stesso modo delle presenti condizioni di acquisto. Non fa alcuna differenza se la descrizione del prodotto proviene da Beissbarth, dal fornitore o dal produttore.
3. Beissbarth ha il diritto di scegliere il tipo di adempimento successivo. Il fornitore può rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto da Beissbarth se questo è possibile solo con costi sproporzionati.
4. Se il fornitore non adempie al proprio obbligo di adempimento successivo – a scelta di Beissbarth mediante eliminazione del difetto (riparazione) o mediante consegna di un prodotto privo di difetti (sostituzione) – entro un termine ragionevole fissato da Beissbarth, Beissbarth può eliminare il difetto autonomamente e richiedere al fornitore il rimborso delle spese necessarie a tal fine o un anticipo corrispondente. Se l'adempimento successivo da parte del fornitore non ha avuto esito positivo o è inaccettabile per Beissbarth (ad es. a causa di particolare urgenza, pericolo per la sicurezza operativa o rischio di danni sproporzionati), non è necessario fissare un termine; Beissbarth informerà il fornitore di tali circostanze senza indugio, se possibile in anticipo.
5. L'adempimento successivo comprende anche la rimozione del prodotto difettoso e la sua reinstallazione, a condizione che il prodotto sia stato installato o fissato in un altro oggetto in base alla sua natura e alla sua destinazione d'uso; resta impregiudicato il diritto legale di Beissbarth al rimborso delle relative spese. Le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo sono a carico del fornitore anche nel caso in cui si accerti che in realtà non sussisteva alcun difetto. Rimane impregiudicata la responsabilità di Beissbarth nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni in caso di richiesta ingiustificata di eliminazione dei difetti; a tal proposito, Beissbarth è responsabile solo se ha riconosciuto o non ha riconosciuto per grave negligenza che non sussisteva alcun difetto.
6. In caso di vizi giuridici, il fornitore esonera Beissbarth anche da eventuali rivendicazioni di terzi, a meno che non sia responsabile del vizio giuridico.
7. Se il fornitore adempie al proprio obbligo di adempimento successivo mediante una consegna sostitutiva, il termine di prescrizione per la merce consegnata in sostituzione decorre nuovamente dalla data di consegna, a meno che il fornitore non si sia espressamente e correttamente riservato, al momento dell'adempimento successivo, di effettuare la consegna sostitutiva solo a titolo di cortesia, per evitare controversie o nell'interesse della continuità del rapporto di fornitura.
8. Se Beissbarth sostiene dei costi a causa della fornitura difettosa dell'oggetto del contratto, in particolare costi di trasporto, di viaggio, di manodopera, di montaggio, di smontaggio, di materiale o costi per un controllo in entrata che supera la portata usuale, il fornitore è tenuto a sostenere tali costi, nella misura in cui è tenuto a rimborsarli secondo le disposizioni di legge. Ai fini della determinazione dei costi risarcibili ai sensi del § 254 del BGB (Codice civile tedesco), si terrà conto della corresponsabilità di Beissbarth.
9. Il fornitore è responsabile delle colpe dei suoi subfornitori come se fossero proprie.
10. Inoltre, in caso di vizi materiali o giuridici, Beissbarth ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, Beissbarth ha diritto al risarcimento dei danni e delle spese secondo le disposizioni di legge.
11. Per l'obbligo commerciale di ispezione e reclamo si applicano le disposizioni di legge (§§ 377, 381 HGB) con la seguente condizione:
a) Beissbarth non è tenuta a ispezionare la merce o a informarsi in modo particolare su eventuali difetti al momento della conclusione del contratto. In deroga parziale al § 442 comma 1 frase 2 BGB (Codice civile tedesco), Beissbarth ha quindi diritto illimitato a rivendicare i difetti anche se Beissbarth non era a conoscenza del difetto al momento della stipula del contratto a causa di grave negligenza.
b) L'obbligo di verifica da parte di Beissbarth è limitato ai difetti che risultano evidenti al controllo in entrata della merce mediante ispezione esterna, compresi i documenti di consegna (ad es. danni da trasporto, consegne errate o incomplete) o che sono riconoscibili durante il controllo qualità effettuato da Beissbarth mediante campionamento, salvo diversamente concordato con il fornitore in un accordo di garanzia della qualità. Se è stato concordato un collaudo, non sussiste alcun obbligo di ispezione. Per il resto, ciò che conta è in che misura un'ispezione sia opportuna, tenendo conto delle circostanze del singolo caso, secondo il regolare svolgimento dell'attività commerciale. L'obbligo di reclamo per difetti scoperti successivamente rimane invariato.
c) Fatto salvo l'obbligo di controllo da parte di Beissbarth, il reclamo (notifica dei difetti) da parte di Beissbarth si considera in ogni caso immediato e tempestivo se inviato entro sette (7) giorni lavorativi dalla scoperta o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna. Il fornitore rinuncia in tal senso all'obiezione di reclamo tardivo.
d) Per quanto riguarda il numero di pezzi, i pesi e le dimensioni, fanno fede i valori determinati da Beissbarth durante il controllo in entrata della merce, salvo diversa prova.
12. Con la ricezione della segnalazione scritta dei difetti da parte di Beissbarth presso il fornitore, la prescrizione dei diritti di garanzia è sospesa fino a quando il fornitore non respinge i reclami o dichiara il difetto risolto o rifiuta in altro modo di proseguire le trattative sui reclami. In caso di sostituzione della merce e di eliminazione del difetto, il periodo di garanzia per le parti sostituite e riparate ricomincia da capo, a meno che Beissbarth, in base al comportamento del fornitore, abbia dovuto presumere che quest'ultimo non si sentisse obbligato ad adottare tale misura, ma che avesse effettuato la sostituzione della merce o l'eliminazione del difetto solo per motivi di cortesia o simili.
13. Con l'accettazione o l'approvazione dei campioni o delle prove presentati, Beissbarth non rinuncia ai diritti di garanzia.
XII. Regresso nei confronti dei fornitori
1. Beissbarth ha diritto illimitato ai diritti di regresso previsti dalla legge all'interno di una catena di fornitura (regresso nei confronti dei fornitori ai sensi dei §§ 445a, 445b, 478 BGB) oltre ai diritti di reclamo per difetti. Beissbarth ha in particolare il diritto di esigere dal fornitore esattamente il tipo di adempimento successivo (riparazione o sostituzione) che Beissbarth è tenuta a fornire al proprio acquirente nel singolo caso. Il diritto di scelta previsto dalla legge (§ 439 comma 1 BGB) non viene limitato da ciò.
2. Prima che Beissbarth riconosca o soddisfi un reclamo per difetti presentato dal proprio acquirente (compreso il rimborso delle spese ai sensi dei §§ 445a comma 1, 439 commi 2 e 3 BGB), Beissbarth informerà il fornitore e chiederà un parere scritto con una breve descrizione dei fatti. Se non viene fornito un parere motivato entro un termine ragionevole e non viene raggiunta una soluzione consensuale, il reclamo per difetti effettivamente concesso da Beissbarth è considerato dovuto al cliente di Beissbarth. In questo caso, spetta al fornitore fornire la prova contraria.
3. Tali diritti di Beissbarth derivanti dal regresso nei confronti dei fornitori si applicano anche se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata da Beissbarth o da un altro imprenditore, ad esempio mediante l'installazione in un altro prodotto.
XIII. Esenzione
1. Il fornitore si impegna a esonerare Beissbarth (e qualsiasi azienda collegata a Beissbarth) da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi o da rivendicazioni di responsabilità da parte di terzi causate dai prodotti forniti dal fornitore o dai servizi prestati dal fornitore. Il fornitore è tenuto a rimborsare a Beissbarth i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento per rivendicazioni legittime. L'obbligo di esonero e rimborso non si applica se l'evento sottostante è dimostrabilmente dovuto a grave negligenza o comportamento doloso da parte di Beissbarth o di un dipendente, rappresentante, ausiliario di Beissbarth o di un'azienda collegata a Beissbarth. Il fornitore è tenuto a informare immediatamente Beissbarth per iscritto in merito a eventuali azioni legali intentate nei suoi confronti o alla rivendicazione di diritti e, su richiesta di Beissbarth, a fornire tutta la documentazione pertinente.
2. Salvo diversamente specificato nelle presenti condizioni di acquisto, il fornitore è responsabile nei confronti di Beissbarth per i danni da lui causati, anche indirettamente, in conformità alle disposizioni di legge.
3. Le persone che svolgono lavori nell'area dello stabilimento in adempimento del contratto sono tenute a rispettare le disposizioni del regolamento aziendale di Beissbarth. La responsabilità per gli incidenti che si verificano a queste persone nell'area dello stabilimento è esclusa nella misura in cui essi siano dovuti al mancato rispetto dei rispettivi regolamenti aziendali.
XIV. Responsabilità del prodotto, richiamo e assicurazione
1. Se il fornitore è responsabile di un danno al prodotto, egli è tenuto a manlevare Beissbarth da rivendicazioni di terzi nella misura in cui la causa sia imputabile alla sua sfera di controllo e organizzazione e egli sia responsabile nei confronti di terzi. Se la causa del danno rientra nell'ambito di responsabilità del fornitore, questi deve dimostrare di non avere alcuna colpa.
2. Nei casi di cui al punto XIV. 1., il fornitore si fa carico di tutti i costi e le spese, compresi i costi di un'eventuale azione legale. Un'eventuale corresponsabilità di Beissbarth deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo dei costi a carico del fornitore ai sensi del § 254 del BGB.
3. Nell'ambito del suo obbligo di indennizzo, il fornitore è tenuto in particolare a rimborsare le spese ai sensi dei §§ 683, 670 del BGB e dei §§ 840, 426 del BGB, derivanti da o in relazione a rivendicazioni di terzi, comprese le azioni di richiamo effettuate da Beissbarth. Prima di un'azione di richiamo che sia in tutto o in parte conseguenza di un oggetto contrattuale difettoso fornito dal fornitore, Beissbarth informerà il fornitore, per quanto possibile e ragionevole, gli darà la possibilità di collaborare e si consulterà con lui per un'efficiente esecuzione.
4. Per il resto si applicano le disposizioni di legge.
5. Il fornitore è tenuto a stipulare per tutta la durata del presente contratto un'assicurazione di responsabilità civile sui prodotti con una copertura minima sufficiente di [7,5 milioni di euro] per danni a persone o cose. Eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni rimangono invariate.
XV. Prescrizione
1. I diritti reciproci delle parti contraenti cadono in prescrizione secondo le disposizioni di legge, salvo diversamente specificato nelle presenti condizioni di acquisto.
2. Salvo casi di dolo, i diritti derivanti da vizi si prescrivono, in deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB (Codice civile tedesco), in 3 anni dal trasferimento del rischio, a meno che la cosa non sia stata utilizzata per un edificio in conformità al suo uso abituale e ne abbia causato la difettosità. Se è stata concordata un'accettazione, la prescrizione decorre dall'accettazione.
3. Il termine di prescrizione di 3 anni si applica anche ai diritti derivanti da vizi giuridici, fermo restando il termine di prescrizione legale per i diritti reali di restituzione di terzi (§ 438 comma 1 n. 1 BGB); i diritti derivanti da vizi giuridici non cadono in prescrizione in nessun caso fintantoché il terzo può ancora far valere il diritto nei confronti di Beissbarth, in particolare in assenza di prescrizione.
4. I termini di prescrizione del diritto di acquisto, compresa la suddetta proroga, si applicano, nella misura prevista dalla legge, a tutti i diritti contrattuali derivanti da vizi. Nella misura in cui Beissbarth abbia diritto a richieste di risarcimento danni extracontrattuali a causa di un vizio, si applica la normale prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB).
XVI. Conformità
1. Il fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni di legge a lui applicabili in relazione al rapporto contrattuale. Ciò riguarda in particolare le leggi anticorruzione e antiriciclaggio, la legge sulla protezione dei segreti commerciali, la legge contro la concorrenza sleale, nonché le norme antitrust, sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.
2. Il fornitore rispetterà le rispettive disposizioni di legge relative al trattamento dei dipendenti, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sul lavoro e si adopererà per ridurre gli effetti negativi sulle persone e sull'ambiente nelle sue attività. A tal fine, il fornitore istituirà e svilupperà, nei limiti delle sue possibilità, un sistema di gestione conforme alla norma ISO 14001. Il fornitore rispetterà inoltre i principi della Global Compact Initiative delle Nazioni Unite, che riguardano essenzialmente la tutela dei diritti umani internazionali, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, l'eliminazione della discriminazione nell'assunzione e nell'occupazione, nonché la responsabilità nei confronti dell'ambiente (www.unglobalcompact.org).
3. Il fornitore garantirà che i prodotti da lui forniti soddisfino tutti i requisiti pertinenti per la commercializzazione nell'Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Su richiesta, dovrà dimostrare la conformità a Beissbarth presentando la documentazione adeguata.
4. Il fornitore si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per garantire il rispetto da parte dei suoi subfornitori degli obblighi a loro incombenti di cui al presente punto XVI.
5. In caso di sospetta violazione degli obblighi di cui ai punti da XVI.1. a XVI.4., il fornitore è tenuto a chiarire immediatamente le possibili violazioni e a informare Beissbarth in merito alle misure chiarificatrici adottate.
6. Se il sospetto si rivela fondato, il fornitore deve informare Beissbarth entro un termine ragionevole in merito alle misure interne all'azienda che ha adottato per impedire future violazioni. Se il fornitore non adempie a tali obblighi entro un termine ragionevole, Beissbarth si riserva il diritto di recedere dai contratti con lui o di risolverli con effetto immediato.
7. In caso di gravi violazioni della legge da parte del fornitore e di violazioni delle disposizioni di cui al punto XVI. da 1 a 4, Beissbarth si riserva il diritto di recedere dai contratti esistenti o di risolverli senza preavviso.
XVII. Controllo delle esportazioni e dogana
1. Il fornitore è tenuto a informare Beissbarth in merito a eventuali obblighi di autorizzazione o restrizioni ai sensi delle disposizioni tedesche, europee e statunitensi in materia di esportazione e dogana, nonché delle disposizioni in materia di esportazione e dogana del paese di origine dell'oggetto del contratto, con riferimento a eventuali
(ri) esportazioni dell'oggetto del contratto nei suoi documenti commerciali (in particolare offerte, conferme d'ordine e tutti i documenti di accompagnamento delle merci) e di inviare a Beissbarth, in particolare per le merci soggette ad autorizzazione, le seguenti informazioni in tempo utile prima della prima consegna:
numero di materiale Beissbarth,
descrizione della merce,
tutti i numeri di elenco di esportazione applicabili, compreso il numero di classificazione del controllo delle esportazioni secondo la U.S. Commerce Control List (ECCN),
origine commerciale della merce,
numero statistico della merce (codice HS),
un referente nella sua azienda per chiarire eventuali domande.
2. Il fornitore è tenuto a informare immediatamente Beissbarth di eventuali modifiche agli obblighi di autorizzazione degli oggetti contrattuali forniti a Beissbarth, in particolare a causa di modifiche tecniche, legislative o accertamenti delle autorità.
XVIII. Pezzi di ricambio
1. Il fornitore è tenuto a tenere a disposizione pezzi di ricambio per i prodotti consegnati a Beissbarth per un periodo di almeno due (2) anni dalla consegna.
2. Se il fornitore intende cessare la produzione di pezzi di ricambio per i prodotti consegnati a Beissbarth, ne darà immediata comunicazione a Beissbarth dopo aver preso la decisione di cessare la produzione. Tale decisione deve essere comunicata, fatto salvo il punto XVIII.1, almeno 3 mesi prima della cessazione della produzione dei pezzi di ricambio.
XIX. Software open source (OSS)
1. Ambito di applicazione
Le disposizioni del punto XIX (“Software open source (OSS)”) si applicano all'acquisto di software o di hardware integrato (“embedded”) (collettivamente “prodotti contrattuali”) da parte di Beissbarth, nella misura in cui le condizioni di licenza del software ne consentano l'elaborazione e/o la trasmissione solo a condizione che (a) il codice sorgente di tale software e di un software basato su un OSS che costituisca un'estensione, un ulteriore sviluppo, un adattamento o altra elaborazione, modifica o alterazione dello stesso (“opera derivata” o “derivato”) e, se del caso, il codice sorgente di altro software utilizzato o collegato ad esso sia divulgato o distribuito insieme ad esso, e/o (b) in caso di trasmissione di tale software o di un'opera da esso derivata, sia consentita l'ulteriore elaborazione del software o dell'opera derivata e/o (c) la sua trasmissione a terzi avvenga tipicamente a titolo gratuito. L'OSS ai sensi delle presenti condizioni include il cosiddetto freeware e il cosiddetto software di pubblico dominio.
2. Obblighi del fornitore relativi all'OSS
2.1 Se i prodotti contrattuali contengono OSS o se l'OSS è necessario per il loro utilizzo previsto dal contratto, il fornitore ne informerà Beissbarth il prima possibile, al più tardi nella sua offerta, in forma scritta e in modo evidente come segue:
(a) Denominazione dell'OSS e delle condizioni di licenza ad esso applicabili (con nome e versione, ad es. “GPLv3”), in modo che a ciascun OSS possano essere assegnate le condizioni di licenza ad esso applicabili. Il fornitore fornirà inoltre a Beissbarth i testi delle condizioni di licenza in questione.
(b) Elenco e descrizione degli obblighi di Beissbarth in relazione all'utilizzo, alla distribuzione o all'elaborazione, alla connessione e alla trasmissione dell'OSS contenuto nei prodotti contrattuali o necessario per l'utilizzo dei prodotti contrattuali previsto dal contratto.
(c) Se il software proprietario contenuto nei prodotti contrattuali è soggetto a condizioni di licenza speciali che ne vietano o limitano l'utilizzo insieme o in combinazione con OSS, il fornitore deve fornire un elenco completo e una descrizione di tutte le restrizioni relative a OSS.
(d) Elenco di tutti gli OSS le cui condizioni di licenza prevedono che il loro codice sorgente, nonché il codice sorgente dei derivati degli OSS, il software associato a un OSS e/o il software utilizzato con un OSS siano soggetti alle condizioni di licenza applicabili a tali OSS in conformità con le loro disposizioni (“effetto virale”).
(e) Elenco di tutti i software soggetti a un effetto virale e che possono quindi essere ceduti solo alle stesse condizioni di licenza o, se del caso, a condizioni di licenza compatibili (“copyleft”), con indicazione completa delle rispettive condizioni di licenza a cui è soggetto il software in questione.
2.2 Il punto XIX.2.1 si applica di conseguenza se una modifica dei prodotti contrattuali comporta l'utilizzo di OSS nei, con o per i prodotti contrattuali.
2.3 Su richiesta scritta, ma al più tardi trenta (30) giorni dopo la consegna definitiva dei prodotti contrattuali, il fornitore metterà a disposizione di Beissbarth, in caso di rivendita degli stessi (da soli o come parte di altri prodotti), tutto il software nel codice sorgente o oggetto nella forma di codice corrispondente su un supporto da concordare a tal fine.
3. Garanzia del fornitore relativa all'OSS
3.1 Il fornitore garantisce che gli elenchi, le informazioni e le raccolte di software che Beissbarth ha ricevuto ai sensi del punto 2 forniscono informazioni complete e accurate su tutti gli OSS e sui software interessati da un effetto virale contenuti nei prodotti contrattuali o rilevanti per il loro utilizzo previsto dal contratto.
3.2 Il fornitore garantisce che le condizioni di licenza per tutti gli OSS contenuti nei prodotti contrattuali o rilevanti per il loro utilizzo previsto dal contratto sono compatibili tra loro nella misura necessaria per l'uso previsto dal contratto dei prodotti contrattuali e sono compatibili con le condizioni di licenza di qualsiasi altro software dei prodotti contrattuali, nella misura in cui il rispettivo OSS viene utilizzato o collegato o interagisce con tale uso previsto dal contratto.
3.3 Il fornitore garantisce che i prodotti contrattuali non contengono software e che per il loro utilizzo previsto dal contratto non è rilevante alcun software le cui condizioni di licenza prevedano che il codice sorgente, il codice sorgente dei derivati e/o il codice sorgente di altro software utilizzato o collegato ad esso, a seguito della distribuzione dei prodotti contrattuali (da soli o come parte di altri prodotti) o di consentirne l'ulteriore elaborazione. È escluso da ciò il software comunicato ai sensi dei punti XIX. 2.1 c) e d). Inoltre, il fornitore garantisce che anche durante la produzione o lo sviluppo dei prodotti contrattuali non sono stati utilizzati strumenti di sviluppo o altri software che sottopongono i prodotti contrattuali, in tutto o in parte, a tali condizioni di licenza.
3.4 Il fornitore garantisce di aver adempiuto tempestivamente e completamente a tutti gli obblighi di licenza che gli incombono in relazione all'uso, alla distribuzione, all'elaborazione e alla trasmissione dell'OSS contenuto nei prodotti contrattuali o rilevante per l'uso previsto dal contratto.
3.5 Il fornitore garantisce di aver implementato le specifiche volte alla protezione del software Beissbarth utilizzato nei o con i prodotti contrattuali, del software fornito da Beissbarth e/o del software proprietario di terzi in modo tale da garantire il raggiungimento affidabile dello scopo di tali specifiche. Ciò riguarda in particolare la protezione del software Beissbarth e/o del software proprietario di terzi dagli effetti virali.
4. Obblighi di rimedio del fornitore relativi all'OSS
In caso di violazione da parte del fornitore dei suoi obblighi di cui ai punti XIX.2 e 3, si applicano le seguenti disposizioni in aggiunta alle disposizioni di legge e al punto XI delle presenti condizioni di acquisto:
(a) Il fornitore provvederà a correggere o completare immediatamente le informazioni errate o incomplete ai sensi dei punti XIX.2.1, 2.2 non appena ne verrà a conoscenza.
(b) Il fornitore consegnerà immediatamente a Beissbarth il software non ceduto in violazione del punto XIX.2.3 non appena ne verrà a conoscenza.
(c) Il fornitore provvederà a eliminare immediatamente le violazioni delle garanzie di cui ai punti da XIX.3.2 a 3.4 non appena ne venga a conoscenza. Il fornitore provvederà a sanare immediatamente le violazioni delle garanzie di cui al punto XIX.3.5 non appena ne venga a conoscenza.
5. Violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi
In caso di violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi, in particolare brevetti, modelli di utilità e altri diritti di proprietà industriale, comprese le relative domande di registrazione, diritti d'autore e altra proprietà intellettuale, mediante un utilizzo dei prodotti contrattuali previsto dal contratto, compreso l'OSS in essi contenuto, a causa di una colpa del fornitore, il fornitore esonera Beissbarth da tutte le richieste di informazioni, risarcimento danni e altre rivendicazioni che ne derivano, nonché da tutte le spese, i costi e i danni. Beissbarth informerà immediatamente il fornitore in merito alla rivendicazione di tali diritti, lascerà a lui tutte le decisioni relative alle misure di difesa essenziali e non rilascerà alcun riconoscimento né concluderà alcun accordo in merito ai diritti rivendicati senza il consenso del fornitore. Il fornitore terrà in debita considerazione gli interessi di Beissbarth.
6. Costi e risarcimento danni
Il fornitore si fa carico o rimborsa a Beissbarth tutti i costi, le spese e i danni causati dal mancato rispetto colposo degli obblighi stabiliti per il fornitore al punto XIX.2 o dalla violazione colposa delle garanzie concordate al punto XIX.3 o dall'eliminazione delle loro conseguenze.
XX. Altre disposizioni
1. Nella misura in cui il contratto stipulato, comprese le presenti condizioni di acquisto, preveda la forma scritta, è sufficiente la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione, in particolare via fax o e-mail, a condizione che venga trasmessa la copia della dichiarazione firmata.
2. Il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i crediti che gli spettano nei confronti di Beissbarth. Ciò non vale nel caso di crediti pecuniari.
3. Le riserve di proprietà del fornitore si applicano solo nella misura in cui si riferiscono all'obbligo di pagamento per i rispettivi prodotti di cui il fornitore si riserva la proprietà. In particolare, non sono ammesse riserve di proprietà estese o prolungate.
4. Ai rapporti tra il fornitore e Beissbarth si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
5. Se il fornitore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico o se non ha un foro competente generale nella Repubblica Federale Tedesca, il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra Beissbarth e il partner contrattuale è, a scelta di Beissbarth, Monaco di Baviera o la sede dello stabilimento che ha eseguito l'ordine. In questi casi, tuttavia, Monaco di Baviera è il foro competente esclusivo per le azioni legali contro Beissbarth. Beissbarth ha anche il diritto di adire un tribunale competente per la sede o una filiale del fornitore. Le disposizioni di legge imperative in materia di fori competenti esclusivi rimangono invariate da questa regolamentazione.
6. Se le presenti condizioni di acquisto non sono state integrate nel contratto in tutto o in parte o sono inefficaci, il contratto rimane comunque valido per il resto. Qualora una disposizione delle presenti condizioni di acquisto e degli ulteriori accordi stipulati fosse o diventasse inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti condizioni.